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Leggi e Incentivi
 

Il nuovo DM 19/02/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell’energia derivante da fonte fotovoltaica.
Il nuovo decreto è diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’AEGG n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti.i.

Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:

• l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;

• l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile;

• una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;

• l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia. Il nuovo DM supera inoltre due limiti tecnici dei precedenti decreti: il limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto; le limitazioni all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile, molto utilizzata nell’ambito dell’integrazione architettonica.

Sul sito web del GSE, all’indirizzo www.gsel.it sezione Fotovoltaico, è possibile reperire tutta la normativa di riferimento sul “Conto Energia” e le informazioni procedurali di dettaglio per la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti ed eventualmente del premio collegato al risparmio energetico conseguito nell’edificio dove è stato installato l’impianto fotovoltaico. Sullo stesso sito è possibile consultare le FAQ (domande più frequenti) aggiornate con la frequenza necessaria, finalizzate a fornire gli opportuni chiarimenti sugli aspetti più complessi dei meccanismi incentivanti.

Gli Incentivi

Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 specifica che sono disponibili incentivi per tutte le richieste ammesse fino ad una potenza cumulata di impianti fotovoltaici pari a 1200 MW. Al raggiungimento di tale limite saranno disponibili ulteriori 14 mesi per presentare le richieste ed ottenere comunque il riconoscimento dell'incentivo.

La tabella mostra il valore dell'incentivo nel 2007 e 2008 a seconda dell'appartenenza dell'impianto ad una fascia di potenza, ed alla tipologia di installazione.

1. Queste tariffe si applicano in caso di installazioni a terra. Si applicano anche agli impianti costituiti da inseguitori solari posizionati a terra e agli impianti su edifici in assenza di parziale o totale integrazione architettonica (colonne 2 e 3 della tabella).

2. La tariffa relativa alla "parziale integrazione architettonica" viene riconosciuta se rispettate alcune condizioni fissate per l'inserimento dei moduli fotovoltaici su un edificio. Rientrano ad esempio in questa tipologia le installazioni su tetto a falda purché i moduli siano paralleli alla falda, o in generale su terrazzo piano con i moduli nascosti dalla eventuale balaustra del terrazzo.

3. La tariffa relativa alla "integrazione architettonica" viene riconosciuta agli impianti fotovoltaici i cui moduli sostituiscono materiali di rivestimento di edifici e fabbricati. Rientrano ad esempio in questa tipologia le installazioni su tetto purché i moduli sostituiscano le tegole del tetto, su pensiline, pergole, tettoie in cui la struttura della copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici.

Bonus aggiuntivi sulle tariffe

Hanno diritto ad una maggiorazione della tariffa del 5%:

- impianti con potenza superiore a 3kW, appartenenti alla tipologia “Nessuna integrazione architettonica” che consumano almeno il 70% energia prodotta;
- impianti i cui moduli fotovoltaici, in fase di realizzazione, vengono impiegati per sostituire pannelli di Eternit;
- impianti appartenenti a soggetti pubblici in un comune con meno di 5000 abitanti.

I titolari di impianti installati a servizio di edifici o unità immobiliari, che hanno scelto di scambiare energia con la rete (regime di “Scambio sul posto”), hanno diritto ad una maggiorazione della tariffa fino al 30% se dopo l’installazione dell’impianto FV eseguono interventi di Efficienza Energetica producendo una Certificazione che dimostri la riduzione dei consumi (elettrici e termici).






Scarica il Decreto in formato Pdf

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